L’ E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce è stata fondata l’11 gennaio 2012 e registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Lecce il 23 gennaio 2012
Statuto dell’Associazione fra Radioamatori denominata
E.R.A.
European Radioamateurs Association
“Sezione Provinciale di Lecce”
ANTEFATTI
L’ ”E.R.A. – European Radioamateurs Association” è una libera Associazione fra radioamatori, costituita con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci il 09-01-1995, registrata al n° 661 vol 1.A. del 17-01-1995, originata quest’ultima, a sua volta, dalla modifica della denominazione sociale dell’Associazione Radioamatori Siciliana A.RA.S. costituita l’11-04-1991.
PREMESSA
L’E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce promuove la sua attività, allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del Radioamatore nella Società Civile.
Tale scopo, che si realizza soltanto attraverso la libera e consapevole volontà dei singoli soci di arricchire la propria personalità morale, culturale e radiantistica, impegna l’E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce a prendere iniziative, che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona umana e che siano ispirate a quei valori di libertà e di fraternità riconosciuti universalmente dai radioamatori.
L’E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce promuove attività sociali e culturali a mezzo di appositi centri operativi, onde realizzare, in collaborazione con Organi ed Istituzioni, anche progetti di interesse pubblico.
L’E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce ha lo scopo di riunire, per finalità scientifiche e culturali, i radioamatori, al fine di incrementare gli studi in campo radiantistico, promuovendo sperimentazioni, prove, istruzioni ed esercitazioni.
L’E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce tutela gli interessi dei soci.
L’E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce si prefigge di costituire collegamenti fra i Soci e le Pubbliche Amministrazioni per la collaborazione conla Protezione Civile.
TITOLO 1
Articolo 1
Costituzione dell’Associazione
E’ costituita con sede in Provincia di Lecce la sezione Provinciale E.R.A. di Lecce, Associazione senza fini di lucro, per l’elevazione morale e materiale dei radioamatori mediante i principi ispirati dal Patto di Fratellanza, dai metodi del libero associazionismo e della democraticità delle strutture, che sono presenti in tutti gli Stati europei, ove è possibile l’uso delle radiocomunicazioni via etere.
Articolo 2
Finalità dell’Associazione
L’E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce promuove attività radiantistiche allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con Organi, Istituzioni statali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali ed europei, le sperimentazioni in campo radiantistico.
A questo fine, l’E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce svolge, senza scopi di lucro, attività per la tutela dell’ambiente, educative ed essenziali.
Nell’ambito del Volontariato, per interventi di Protezione Civile, L’E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce svolge attività di primaria importanza.
Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero associazionismo, l’Associazione garantisce a tutti i Soci aderenti la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita ed allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.
In tale ottica i Soci sono, ad ogni buon fine, tutelati dall’E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce attraverso apposita garanzia assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 4 della legge 266/991.
Articolo 3
Entrate dell’Associazione
La durata dell’Associazione E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce è illimitata.
Le spese per il suo funzionamento sono coperte dalle seguenti entrate:
1) le quote ordinarie degli associati;
2) le quote straordinarie degli associati deliberate dell’Assemblea dei soci;
3) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti deliberati dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali e/o Circoscrizionali e da altri Enti pubblici e/o privati;
4) dai contributi volontari o dalle donazioni dei Soci e/o di altri Enti od Associazioni pubbliche e/o private.
Tutte le predette entrate sono gestite dall’Associazione.
I bilanci preventivi e consuntivi, la cui formazione è obbligatoria, debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione o presso la sua sede legale, almeno dieci giorni prima dell’Assemblea dei Soci per la loro approvazione.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
TITOLO 2
Articolo 4
Categoria dei soci e criteri di ammissione
I Soci dell’E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce, sono distinti nelle seguenti categorie:
1) Soci ordinari; ossia coloro che, in possesso di patente di operatore di stazione di radioamatore e di nominativo di stazione radio (QRA), ne facciano richiesta al C.D., su apposito modulo E.R.A. nazionale, che dovrà deliberarne l’ammissione entro trenta giorni.
La decorrenza dell’ammissione avrà luogo coll’avvenuto versamento della quota sociale ed avrà la durata dell’anno solare. Hanno diritto di voto nelle Assemblee e possono ricoprire cariche sociali.
2) Soci simpatizzanti; ossia tutti coloro che, condividendo finalità e modi di attuazione degli scopi dell’Associazione e previa domanda scritta, chiedono di farne parte senza possibilità, né di esercitare diritto di voto in Assemblea, nè di ricoprire cariche sociali. Hanno diritto di parola in Assemblea.
La decorrenza dell’ammissione avrà luogo a partire dall’avvenuto versamento della quota sociale ed avrà la durata dell’anno solare.
3) Soci onorari; ossia tutti coloro che, per meriti speciali, vengono eletti tali dal C.D. dell’E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce “ad honorem”. Hanno diritto di parola in Assemblea, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali, non corrispondono la quota sociale annuale, ma possono versare quote volontarie o fare donazioni.
Il mancato pagamento, entro il mese di febbraio, della quota di rinnovo annuale di adesione all’Associazione, costituisce decadenza dalla qualità di Socio.
Articolo 5
Dimissione del Socio
L’associato che intende dimettersi è tenuto a darne comunicazione scritta al C.D. Al dimissionario non verrà rimborsata la quota di iscrizione dell’anno in corso, nè parte di essa.
Articolo 6
Diritti dei Soci
Gli associati hanno diritto a:
1) prendere parte alle attività ammesse dalla Associazione, usufruendo delle attrezzature e degli impianti di proprietà dell’Associazione;
2) prendere parte alle manifestazioni promosse dall’associazione o da altri Enti sotto i colori dell’Associazione;
3) avere il distintivo dell’Associazione
4) intervenire e discutere alle Assemblee Generali e presentare proposte e/o reclami ad C.D.;
5) essere eletto membro del C.D. ed esercitare il diritto al voto in Assemblea, fatte salve le limitazioni di cui al precedente articolo 4.
Articolo 7
Doveri del Socio
Gli Associati hanno il dovere di:
1) osservare lo Statuto e i regolamenti;
2) pagare le quote sociali di cui all’Articolo 4.
3) non nuocere al decoro, agli interessi ed alla vita dell’Associazione.
4) partecipare alla vita sociale contribuendo alla realizzazione degli obiettivi associativi
L’ associato che si iscrive alla E.R.A. accetta di rinunciare al ricorso a qualsiasi Autorità estranea all’Associazione o ad intentare azione legale contro la E.R.A. per le controversie nascenti dal rapporto associativo ed a rimetterne le decisioni agli Organi statutari a ciò preposti; la mancata osservanza di tale impegno comporta l’avvio di un procedimento disciplinare per grave infrazione delle norma statutarie, passibile di espulsione.
Articolo 8
Trasgressione delle norme sociali
In caso di trasgressione delle norme sociali, il C.D. può infliggere all’Associato:
1) l’ammonizione verbale;
2) la deplorazione scritta;
3) l’espulsione, nei casi in cui l’Associato nuoccia o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell’Associazione, ne comprometta il suo buon nome, tenga condotta disdicevole, danneggi un altro Associato o ricorra ad una Autorità esterna all’Associazione.
All’Associazione è riservato il diritto di eventualmente pretendere dall’Associato espulso il risarcimento dei danni da esso arrecati.
TITOLO 3
Articolo 9
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo, costituito dalle seguenti cariche sociali:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario/Tesoriere;
d) due Consiglieri.
3) il Consiglio dei Sindaci, costituito dalle seguenti cariche sociali:
a) il Presidente;
b) due Sindaci;
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti.
Il Consiglio Direttivo ed il Consiglio dei Sindaci vengono eletto con criteri di democraticità dall’Assemblea dei Soci aventi diritto ed hanno cadenza triennale. I relativi componenti possono essere rieletti.
Tutti i componenti il C.D. ed il C.S. durano in carica fino all’elezione del nuovo C.D. e C.S.
Il C.S. è l’organo che certifica il bilancio dell’Associazione, accompagnandolo con la relazione di analisi sulla gestione; esso si compone di tre membri effettivi.
Le cariche associative sono prestate esclusivamente a titolo gratuito, così come a titolo gratuito sono le prestazioni fornite dagli aderenti.
Il C.D. può stabilire soltanto il rimborso delle spese sostenute dagli Associati, incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.
Articolo 10
Assemblee
Le Assemblee degli Associati sono Ordinarie e/o Straordinarie.
L’Assemblea Ordinaria è, di regola, convocata dal Presidente dell’Associazione, entro il quindici marzo di ogni anno, per la relazione annuale sull’attività dell’Associazione e sulla sua gestione finanziaria, nonché per la presentazione ed approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 266/1991.
Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento per:
a) procedere alle modifiche dello Statuto;
b) deliberare sugli ordini del giorno.
Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate:
a) per delibera del C.D. ;
b) su richiesta di almeno un terzo dei Soci E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare ed assistere alle Assemblee Ordinarie o Straordinarie e ad esercitare il diritto di voto con le limitazioni di cui al precedente Articolo 4.
Articolo 11
Gestione delle Assemblee
Le Assemblee sono validamente costituite:
a) in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto a voto;
b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto a voto.
Le deliberazioni delle Assemblee dei punti a) e b) sono valide se approvate dalla metà più uno dei partecipanti presenti o in delega.
Le deliberazioni delle Assemblee Straordinarie, volte alla modifica dello Statuto Sociale, sono valide solo se adottate con la maggioranza dei ¾ dei Soci aventi diritto a voto e la delibera sarà valida se approvata dal 50% più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Non sono consentite più di due deleghe per Socio presente per qualsiasi tipo di Assemblea.
Articolo 12
Verbali assembleari
Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e rimane disponibile ai Soci che ne facciano richiesta.
Articolo 13
Amministrazione dell’Associazione
L’Associazione è amministrata e diretta dal C.D. eletto dall’Assemblea ed è composto da cinque Associati dell’E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce.
Il C.D. nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.
Articolo 14
Cooptazione
Tutti i componenti il C.D. devono partecipare alle Assemblee del C.D. stesso.
Dopo tre assenze consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica e non sono rieleggibili per il mandato in corso.
In caso di posto vacante per dimissioni, decadenze od altro motivo, di uno o due componenti, il C.D. procede alla cooptazione di un numero corrispondente di Soci aventi diritto.
In caso di dimissione, decadenze od altro motivo, di più di due componenti del C.D., anche in tempi diversi nell’ambito dello stesso mandato, il C.D. si intende decaduto e si procede a nuove elezioni di tutte le cariche sociali.
In caso di posto vacante per dimissioni, decadenze od altro motivo, di un componente, il C.S. procede alla cooptazione di un Socio avente diritto.
In caso di dimissione, decadenze od altro motivo, di più di un componente del C.S., anche in tempi diversi nell’ambito dello stesso mandato, il C.S. si intende decaduto e si procede a nuove elezioni del Consiglio dei Sindaci, che durerà in carica fino alla fine del triennio di scadenza naturale delle cariche sociali.
Articolo 15
Funzioni del C.D.
Oltre a tutte le attribuzioni conferite dal presente Statuto, il C.D. ha le seguenti funzioni:
a) cura l’attuazione di tutte le deliberazioni prese e delle norme contenute nel presente Statuto;
b) sottopone all’Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto, accoglie o respinge proposte e/o reclami avanzati dai Soci;
c) promuove, organizza e gestisce tutte le attività e/o manifestazioni atte al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione;
d) provvede alla totale amministrazione economica/finanziaria dell’Associazione, predispone annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;
e) delega il Presidente a rappresentarlo in tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, stabilendone altresì gli eventuali limiti.
f) può delegare in tutto o in parte i propri poteri, od affidare incarichi speciali a qualsiasi Socio di sua fiducia.
TITOLO 4
Articolo 16
Funzioni dei componenti il Consiglio Direttivo
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione anche nei confronti dei terzi ed è sostituito, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente con poteri di ordinaria amministrazione;
b) effettua le spese di normale e straordinaria amministrazione;
Il Vice Presidente:
sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, con poteri di ordinaria amministrazione.
Il Segretario:
a) cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del C.D. e del Presidente;
b) provvede alla compilazione del rendiconto annuale, da sottoporre all’esame ed all’approvazione del C.D.;
c) tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal C.D. e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili;
d) si occupa del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo ed in partenza;
e) provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione di nuovi Soci, tenendo costantemente aggiornato il relativo schedario, nel rispetto delle norme sulla privacy;
f) redige i verbali delle sedute del C.D. e trascrive quelli relativi alle Assemblee Generali dei Soci, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
g) è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione, da lui riscosse o affidategli;
h) è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente;
i) provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti tutto il movimento di cassa;
j) versa le somme incassate nelle casse sociali o sul conto bancario o postale dell’Associazione, qualora acceso;
Nell’espletare i suddetti compiti il Segretario si può avvalere della collaborazione di Associati di sua fiducia.
I Consiglieri:
collaborano
a) col Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere, individuano gli obiettivi dell’Associazione ed intraprendono le opportune strategie;
b) deliberano le spese necessarie per il buon andamento dell’Associazione;
c) deliberano l’ammissione dei Soci e la loro esclusione nei casi previsti dal presente Statuto;
Articolo 17
Funzioni dei componenti il Consiglio dei Sindaci.
Il Presidente e revisore dei conti:
esercita il controllo sulla regolarità della gestione contabile del C.D., attraverso l’esame dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, approvandoli unitamente ai due Sindaci o rimettendoli al C.D. con le osservazioni del caso.
decide in via definitiva, unitamente ai due Sindaci, motivando, sulle controversie fra associati.
I due Sindaci e revisori dei conti:
esercitano il controllo sulla regolarità della gestione contabile del C.D., attraverso l’esame dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, approvandoli unitamente al Presidente o rimettendoli al C.D. con le osservazioni del caso.
decidono in via definitiva, unitamente al Presidente del C.S., motivando, sulle controversie fra associati.
Le decisioni prese dal Consiglio dei Sindaci sono prese a maggioranza, sono inappellabili e vengono eseguite dal C.D.
Articolo 18
Scioglimento della Sezione
Qualora si verificasse un evento ritenuto insanabile per l’esistenza della Sezione, il C.D. convoca l’Assemblea straordinaria dei Soci.
L’eventuale deliberazione di scioglimento dell’ E.R.A. Sezione Provinciale di Lecce è valida con i ¾ dei voti dei Soci iscritti e l’unanimità dei presenti.
Deliberato lo scioglimento, i beni della Sezione, che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, saranno affidati, a titolo gratuito, all’E.R.A. Nazionale.
Articolo 19
Richiami legislativi
Per quanto non previsto nel presente statuto, sopperiscono le vigenti disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.
Dato in Lecce, lì 11 gennaio 2012.